Dettaglio Gara
Numero Gara: 7297040 - AFFIDAMENTO GESTIONE RIFIUTI PARCO PAGLIA FOGGIA
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| DOMANDA
Si chiede di avere certificato di analisi relativamente al Cer 170504 al fine di poter valutare la destinazione di tale rifiuto ( impianto di recupero, discarica per inerti o discari per rifiuti speciali non pericolosi)
RISPOSTA
I certificati di analisi dei codici CER saranno resi disponibili per il fornitore aggiudicatario. Confrontare anche risposta a quesito del 7.1.2019.
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| DOMANDA In riferimento alle risposte inviate al fine di poter effettuare una adeguata valutazione tecnica ed economica si richiede una proroga dei termini di scadenza della gara.
RISPOSTA
I tempi sono stati definiti in ragione della necessità di rapida definizione della procedura di gara e non è pertanto possibile prorogare i termini di scadenza.
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| DOMANDA si richiedono i seguenti chiarimenti: per servizi analoghi eseguiti nell'ultimo triennio possono essere presi in considerazione i seguenti contratti aventi per oggetto:
omissis
pubblicati in gara come lavori in OG12 ?
l'importo di € 1.000.000,00 come da vostra risposta a precedente quesito deve essere raggiunto esclusivamente dalle tipologie di rifiuti indicate nel disciplinare alle quali però non vengono associate il codice CER pertanto si chiede se può essere preso in considerazione il codice CER 17.06.01* per il raggiungimento dell'importo in caso negativo si chiede di specificare meglio i codici CER di riferimento secondo normativa europea vigente per evitare errate interpretazioni.
RISPOSTA
si specifica - in relazione ai servizi analoghi pari a 1.000.000,00 di euro - che sono da prendere in considerazione i seguenti codici:17 05 03*, 17 06 05*, 17 09 03* e 17 09 04. Si confronti anche la FAQ del 7 gennaio 2019. Si precisa che nell'ambito dei servizi analoghi possono essere presi in considerazione i soli servizi di cui al punto 7.2 del disciplinare di gara e non possono essere considerati servizi analoghi appalti di sola esecuzione di lavori.
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| DOMANDA Nel sistema AVCPASS non risulta il CIG della gara in oggetto non è necessario generare il passoe?
RISPOSTA
Non è richiesto il passoe.
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| DOMANDA In merito ai rifiuti classificati pericolosi ed in particolare rifiuti terrosi da demolizione contenenti amianto, si chiede quale CODICE CER verrà attribuito ?
RISPOSTA
Detti rifiuti potranno essere gestiti con i seguenti codici: CER 17 05 03* CER 17 06 05*
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| DOMANDA Si richiedono certificati di analisi dei codici cer indicati in gara al fine di poter effettuare una congrua offerta economica e tecnica.
RISPOSTA
I certificati di analisi dei codici CER saranno resi disponibili per il fornitore aggiudicatario.
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| DOMANDA
Si chiedono ulteriori delucidazioni ed in particolare: - Visto il Vs. chiarimento del 03/01/2018 ove per comodità si riporta integralmente il testo “Spett.le Ditta ai sensi dell'art. 256 Dlgs 81/08, si specifica che è necessario anche per la sola rimozione dei rifiuti contenenti amianto la presentazione del piano di lavoro. Inerentemente all'attività oggetto di gara non è richiesta una attività di bonifica ma la rimozione dell'amianto da un'area circoscritta all'interno del Parco Paglia” orbene, si chiede specifica tecnica, eventuali planimetrie, rapporti di classificazione relativi alla rimozione MCA e se la stesse debbono essere svolta in ambiente confinato o meno? In caso affermativo stima delle aree per la costruzioni di ambienti confinati ?
- E’ previsto l’impiego di incapsulante?
- Sono previste attività di cernita ? Se si in che modo e che tipologia?
- Sono previste attività di rimozione con glove bag?
- La rimozione di MCA come verrà riconosciuta ?
- Sono previste attività di confezionamento e/o insacchettamento di rifiuti (ad esempio in big bag) se si come verranno riconosciute ? (nello scopo del lavoro si parla di raccolta, prelievo, trasporto e smaltimento/recupero compreso la fornitura di eventuali contenitori ad esempio big bag, bulk, casse scarrabili ma non di insacchettamenti e/o confezionamenti)
RISPOSTA
In riscontro al quesito proposto si rimanda al punto 5 del capitolato tecnico "Descrizione del servizio" in cui è specificato che "il carico dei materiali sciolti o in cumuli, acclarati come rifiuti pericolosi, dovranno essere confezionati in big-bag idonei mentre quelli non pericolosi potranno essere caricati alla rinfusa. Durante il carico dei rifiuti pericolosi, dovranno essere impiegate pale meccaniche di idonea capacità, inoltre si dovrà prevedere il contenimento delle dispersioni delle polveri con misure di abbattimento idonee." Si precisa che: 1. il materiale contenente amianto si trova in cumuli già delimitati all'interno del Parco Paglia; 2. è previsto incapsulante come specificato al punto 5 del capitolato tecnico; 3. non è prevista attività di cernita; 4. non è prevista attività di rimozione con glove bag; 5. l'attività di rimozione MCA è compresa e compensata nell'offerta; 6. sono comprese e compensate nell'offerta le attività di insacchettamento come specificato al punto 5 del capitolato tecnico.
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| DOMANDA E' consentito l'avvalimento per i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.2 lettera f) del disciplinare di gara?
RISPOSTA
Per i requisiti di capacità tecnica e professionale è consentito l'avvalimento.
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| DOMANDA
Per Rifiuti da attività di costruzione e demolizione si intendono tutti i rifiuti appartenenti alla famiglia dei CER "17"? Per quale motivo, essendoci svariati codici CER sul capitolato, i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere soddisfatti tenendo conto solo di 3 tipologie di rifiuti? Ecco di seguito uno stralcio di come si è espresso il Consiglio di Stato, sez. V con la sentenza del 28.07.2015 n. 3717 (sentenza integrale allegata all’articolo). “Come infatti osserva la Regione (pag. 11 della memoria costitutiva), l’art. 14 del disciplinare richiedeva di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale mediante precedenti servizi «analoghi o similari» (punto 1 dell’art. 14), dovendo tale menzione essere riferita, in assenza di altre contrarie, anche al servizio “di punta” richiesto al successivo punto 4. Deve pertanto farsi applicazione della consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato a mente della quale, laddove il bando di gara richieda quale requisito il pregresso svolgimento di «servizi analoghi», tale nozione non può essere assimilata a quella di «servizi identici» (in questo senso, da ultimo: Sez. IV, 5 marzo 2015, n. 1122), dovendosi conseguentemente ritenere, in chiave di favor partecipationis, che un servizio possa considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto in contestazione, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest’ultimo.
RISPOSTA
Per rifiuti da attività di costruzione e demolizione si intendono tutti i rifiuti appartenenti alla famiglia CER 17. Si conferma che l'importo dei servizi analoghi può essere raggiunto con riferimento esclusivamente alle tipologie di servizi di gestione di rifiuti indicate al punto 7.2 del disciplinare di gara: Terra e rocce contenenti sostanze pericolose; Materiali da costruzione contenenti amianto;Rifiuti da attività di costruzione e demolizione ciò in considerazione della particolare natura di tali rifiuti che costituiscono peraltro, come indicato al punto 4.3 del Capitolato Tecnico, la parte preponderante dal punto di vista quantitativo dei rifiuti oggetto di gara.
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| DOMANDA
Premesso che l’oggetto della gara è il “Servizio di gestione rifiuti speciali pericolosi e non, per la sede IPZS di Foggia, in particolare presso il Parco Paglia” e formano l’oggetto dell’appalto: - Le attività di raccolta/prelievo dei rifiuti tramite automezzi autorizzati ed idonei secondo le prescrizioni legali vigenti in materia di trasporto, controllo e tracciabilità dei rifiuti; - Il servizio di trasporto verso gli impianti di smaltimento e/o trattamento/recupero autorizzati secondo la normativa vigente per ogni tipologia di rifiuto e relativo conferimento; - La messa a disposizione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti prodotti. Orbene, nel capitolato tecnico ed in particolare alla pagina 9/17 si legge che “per i rifiuti contenenti amianto si dovrà presentare, presso gli uffici competenti, il piano di lavoro ai sensi del D. lgs. 81/08" Tutto ciò premesso si chiede chiarimento in merito alla presentazione o meno del piano di lavoro per la rimozione MCA cioè in caso di presentazione dello stesso significa che la ditta dovrà eseguire una vera è propria attività di bonifica che non è riportata, anche in termini di voci economiche, nel bando di gara.
RISPOSTA
Ai sensi dell'art. 256 Dlgs 81/08, si specifica che è necessario anche per la sola rimozione dei rifiuti contenenti amianto la presentazione del piano di lavoro. Inerentemente all'attività oggetto di gara non è richiesta una attività di bonifica ma la rimozione dell'amianto da un'area circoscritta all'interno del Parco Paglia.
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