Dettaglio Gara
Numero Gara: 5781261 - Fornitura di energia elettrica presso le sedi IPZS 2015-2016
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Avviso Complementare/Correzione (Rif. 100030) |
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| Chiarimento di gara DOMANDA L'articolo 14 delle Condizioni Generali prevede che "Ove non diversamente previsto nel Contratto, l'Istituto si riserva la facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di 15 giorni solari da comunicarsi per iscritto al Contraente. In tal caso, il Contraente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni del Contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo residuo. Il Contraente rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese." Si chiede di limitare il diritto di recesso alle sole ipotesi di giusta causa ossia a circostanze nelle quali venga meno il rapporto fiduciario tra le parti. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: fallimento del fornitore e/o sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali.
RISPOSTA Fermo restando il diritto di recesso per le ipotesi di giusta causa, il Capitolato tecnico punto 3.2 precisa espressamente che non è prevista la possibilità di recedere anticipatamente dal contratto per cambio di esercente. Tale clausola dettata dalla lex specialis di gara è prevalente rispetto alla previsione generale di cui all’art. 14 delle Condizioni Generali di contratto. |
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| Chiarimento di gara DOMANDA
L'articolo 18 dello Schema di Contratto prevede che "(.) Il Fornitore non potrà cedere i propri crediti rivenienti dal Contratto, senza il preventivo consenso scritto di IPZS." Si chiede di precisare che la cessione dei crediti presenti e futuri, derivanti dal contratto di fornitura, sarà effettuata ai sensi dell'art. 117 D. Lgs. n. 163/06 s.m.i..
RISPOSTA
Si conferma che il Fornitore non potrà cedere i propri crediti rivenienti dal Contratto, senza il preventivo consenso scritto di IPZS. Resta ferma l’applicazione dell’ art. 117 co. 3 del D.lgs 163/2006 in base al quale “le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”. In base a tale norma il consenso di IPZS deve intendersi accordato ove IPZS stesso non rifiuti la cessione del credito mediante comunicazione scritta notificata entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. |
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| Chiarimento di gara DOMANDA
L’art. 9 dello Schema di Contratto prevede che “In caso di inadempienza da parte del Fornitore delle prescrizioni contrattuali verranno applicate al Fornitore le penali di cui al punto 11 dell'Allegato 1 - Capitolato Tecnico cui si rinvia, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Le penali di cui sopra saranno applicate complessivamente sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, l'Istituto ha facoltà, previa diffida scritta, di ritenere risolto di diritto il rapporto e affidare l'esecuzione del contratto ad altri, in danno del Contraente inadempiente. In tal caso quest'ultimo è tenuto a corrispondere le penali per il ritardo/esecuzione non conforme fino alla data della risoluzione del rapporto. L'Istituto ha diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.”. Si chiede di prevedere un congruo termine, preliminare alla applicazione delle penali, entro il quale il fornitore potrà presentare le proprie controdeduzioni. A tal proposito si evidenzia che la Delibera AEEG n. 164/08 (c.d. TIQV) prevede che i tempi massimi di risposta ad un reclamo scritto sono pari a 40 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della richiesta. Ai sensi della citata Delibera, per reclamo si intende, tra l'altro, ogni comunicazione scritta fatta pervenire dal cliente al venditore in relazione ad ogni aspetto dei rapporti contrattuali tra le parti.
RISPOSTA Il termine di cui all’art. 9 dello Schema di Contratto entro il quale il Fornitore potrà presentare istanza motivata di disapplicazione totale o parziale delle penali pari a 30 giorni solari, decorrenti dalla data in cui IPZS ha reso noto al Fornitore la propria determinazione ad applicare le penali, è riferito specificamente alla fattispecie relativa alle controdeduzioni nella procedura di applicazione delle penali; diversamente il termine di 40 giorni previsto dalla Delibera AEEG n. 164/08 (c.d. TIQV) è riferito al tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti da parte del cliente. |
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| Chiarimento di gara DOMANDA La presente per chiedere delucidazioni in merito a quanto previsto all’art. 1.10 del Disciplinare di gara. Nello specifico, chiediamo conferma della correttezza della ns. interpretazione ovvero che l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, possa essere contenuto anche all’interno della garanzia stessa.
RISPOSTA
L’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto può fare parte della garanzia stessa oppure essere un documento distinto; in entrambi i casi, come riportato nel Disciplinare di gara, dovrà essere caricato sul Sistema in formato elettronico sottoscritto digitalmente dal rappresentante o procuratore dell’istituto bancario, o assicurativo, o dell'intermediario finanziario; in alternativa è ammessa anche la copia scansionata del documento originale, accompagnata da una dichiarazione attestante la conformità all’originale in proprio possesso, sottoscritta digitalmente da notaio o pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 22 c. 2 del D.Lgs. n. 235/10. |
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